decennale postuma

La polizza decennale postuma è un’assicurazione obbligatoria che il costruttore di un immobile è tenuto a stipulare a beneficio dell’acquirente (o dell’assegnatario dell’immobile) per eventuali difetti di costruzione e danni arrecati a terzi.

Questo prodotto assicurativo prende il suo nome dal fatto che copre gli eventuali problemi costruttivi per dieci anni dalla data di ultimazione, è normato dall’articolo 4 del Decreto Legislativo 122/2005 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire) e trae origine dall’art. 1669 del c.c..

ART. 1669 DEL CODICE CIVILE

L’articolo 1699 c.c. prevede che: “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”.

Questa responsabilità non è derogabile ed è di carattere extracontrattuale.

ART. 4 DECRETO LEGISLATIVO 20 GIUGNO 2005, N. 122

Questa norma è stata sancita per tutelare gli acquirenti di immobili da costruire, sia prima che dopo l’acquisto, e stabilisce che: “Il costruttore è obbligato a contrarre e a consegnare all’acquirente all’atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione”.