POLIZZA CAR

La polizza CAR, dove CAR sta per “Contractor’s All Risks” (letteralmente “tutti i rischi del costruttore”), è una copertura assicurativa, obbligatoria nel settore degli appalti pubblici e non obbligatoria (ma fortemente consigliata) in quello degli appalti privati, rivolta agli enti o alle imprese che commissionano a terzi la costruzione di opere pubbliche (quali possono ad esempio essere strade, ferrovie, aeroporti, ecc.) o di immobili privati.

In particolare, come recita la normativa, questa polizza ha il compito di tutelare dai “danni materiali che una qualsiasi opera civile potrebbe subire nel corso della costruzione, da quando vengono aperti i cantieri fino alla conclusione dei lavori”.

Con la polizza CAR sono garantiti, ovviamente nei limiti dei massimali stabiliti per contratto, sia i danni materiali subiti eventualmente dall’opera che la “responsabilità civile” per i danni causati involontariamente a terzi durante i lavori. Gli assicurati sono invece tutti i soggetti in qualche maniera coinvolti dai lavori: il committente, l’impresa appaltatrice, i progettisti, i fornitori, i possibili subappaltatori e così via.

Naturalmente anche la polizza CAR, come tutte le altre assicurazioni, contempla numerose garanzie accessorie (si può, tra le altre cose, estendere la garanzia al periodo di manutenzione). Ricordiamo che il contratto deve sempre specificare il luogo in cui si effettua l’esecuzione dell’opera e la durata del periodo coperto.
Come già anticipato, la polizza CAR si divide principalmente in due sezioni: “Danni alle opere” e “Responsabilità civile verso terzi”.

La tutela assicurativa “danni alle opere” è una polizza All Risks in quanto garantisce il risarcimento per i danni materiali e diretti ai beni assicurati da qualunque causa non esplicitamente esclusa. Copre le “opere ed impianti permanenti e temporanei”, le “opere ed impianti preesistenti”, i “costi di demolizione e sgombero” e i “macchinari, baraccamenti e attrezzature di cantiere” (quest’ultima solo per le imprese private).

La “Responsabilità civile verso terzi” tiene invece indenne l’assicurato da quanto sia tenuto a pagare a titolo di indennizzo per i danni involontariamente cagionati ad altre persone (sono compresi morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati).